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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599

La nuova decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Essa è entrata in vigore il 08.10.2024

Tuttavia l’allegato I, punto 1, della presente decisione si applica dall’8 aprile 2026, mentre l’allegato I, punto 2, della presente decisione si applica dall’8 ottobre 2026.

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificato:

  • le righe 35, 54, 108, 139, 182, 183 e 184 sono soppresse;
  • le righe 109 e 110 sono soppresse;
  • sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

35 bis. EN 360:2023 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile»;

54 bis. EN 564:2023 Attrezzatura per alpinismo – Cordino – Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

108 bis. EN 12841:2024 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso con fune – Dispositivi di regolazione della fune»;

109 bis. EN 12941:2023 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di facciali non ermetici – Requisiti, prove, marcatura»;

110 bis. EN 12942:2023 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere – Requisiti, prove, marcatura»;

139 bis. EN 14058:2017+A1:2023 Indumenti di protezione – Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi»;

182 bis. EN ISO 20345:2022 Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza (ISO 20345:2021) EN ISO 20345:2022/A1:2024»;

183 bis. EN ISO 20346:2022 Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione (ISO 20346:2021) EN ISO 20346:2022/A1:2024»;

184 bis. EN ISO 20347:2022 Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro (ISO 20347:2021) EN ISO 20347:2022/A1:202

  • è aggiunta la riga seguente:

189.I EN 50365:2023 Lavori sotto tensione – Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione».

Invece per quanto concerne l’ALLEGATO II le righe 2, 3, 4, 5 e 16 dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 sono sostituite dalle seguenti:

2 EN 166:2001 Protezione personale degli occhi – Specifiche 11.11.2025;

3 EN 169:2002 Protezione personale degli occhi – Filtri per la saldatura e tecniche connesse – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate 11.11.2025;

4 EN 170:2002 Protezione personale degli occhi – Filtri ultravioletti – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate 11.11.2025;

5 EN 172:1994 Protezione personale degli occhi – Filtri solari per uso industriale EN 172:1994/A1:2000 EN 172:1994/A2:2001 11.11.2025;

16 EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi – Protettori degli occhi e del viso a rete 11.11.2025.