La Bozza definitiva del 13 maggio 2024 del nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro previsto dall’Art 37 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, prevede un corso di formazione per i preposti della durata di 12 ore (suddiviso in 4 moduli: Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività e Comunicazione e informazione).
La formazione sulla sicurezza dei preposti, sia quella iniziale che l’aggiornamento, potrà avvenire solo in presenza o in videoconferenza sincrona in quanto non è consentita, la modalità e-learning.
Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc..
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all’Art. 19 del D.lgs 81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda