info@rzsolution.it
|

Formazione lavoratori addetti lavori in quota

La normativa per lavori in quota è rappresentata dal Titolo IV (capo II) del D.Lgs. 81/2008 che disciplina la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attuare.

I lavori in quota come definiti dall’Art. 107 del D.Lgs. 81/2008, sono tutte le attività che espongono il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

La formazione per i lavori in quota è molto importante, in quanto tali lavori costituiscono una delle attività a maggior rischio di infortunio. Di conseguenza, al fine di garantire adeguata sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto, la formazione degli addetti e l’addestramento pratico rappresentano requisiti fondamentali.

Nel dettaglio, la formazione deve riguardare:

– i rischi cui sono soggetti;

– il corretto utilizzo dei DPI;

– l’utilizzo delle attrezzature;

– le misure di prevenzione e protezione.

Come stabilito dall’Art. 111 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, in caso di lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, deve scegliere le attrezzature di lavoro più idonee in modo da garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, privilegiando sempre le misure di protezione collettiva (ad es. parapetti) rispetto alle misure di protezione individuale.

Nel caso in cui le misure di protezione collettiva non possano essere installate e/o utilizzate, i lavoratori devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto, composti da diversi elementi, come: assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, linee vita, imbracature.

La formazione per addetti ai lavori in quota non è normata in modo specifico, ad eccezione dei corsi di formazione per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi e per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (come previsto dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008)

Tuttavia, la formazione per i lavoratori che eseguono i lavori in quota e che utilizzano i DPI anticaduta è obbligatoria, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che  prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

DPI anticaduta / 3a categoria – addestramento

L’addestramento è indispensabile ai sensi dell’Art. 77 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria, tra i quali i DPI contro le cadute dall’alto ed elmetti.

Il legislatore ha introdotto uno specifico obbligo di formazione dei lavoratori in quota, ad esempio con riferimento all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (Art. 116, D.Lgs. 81/2008) o in relazione ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (Art. 136, D.Lgs. 81/2008).

Le informazioni per questi particolari percorsi formativi sono contenute nell’Allegato XXI D.Lgs. 81/2008 “Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota”.

Formazione specifica lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota (Allegato XXI)

Nella premessa dell’Allegato XXI il legislatore precisa che la partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori e che la formazione indicata essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Le indicazioni contenute nell’Allegato XXI riguardano:

– Corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi (articolo 136 comma 8)

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:

a) Modulo giuridico – normativo della durata di quattro ore.

b) Modulo tecnico della durata di dieci ore

c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)

d) Modulo pratico della durata di quattordici ore

e) Prova di verifica finale (prova pratica).

– Corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116, comma 4)

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Il percorso formativo è strutturato in moduli:

– Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all’esecuzione dell’attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.

– Moduli specifici (A – B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.

– Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116, comma 4)