La nuova Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024 del MLPS riguarda Problematiche di sicurezza all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).
Di seguito alcuni passaggi:
“Recenti e frequenti eventi infortunistici occorsi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), in molti casi determinati da cedimenti strutturali, hanno indotto questo Ministero a farsi promotore di un’iniziativa volta ad acquisire informazioni circa gli elementi che potrebbero aver concorso al verificarsi degli eventi in questione, per fornire indicazioni di carattere generale afferenti agli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.
A tale scopo, questa Amministrazione ha raccolto, per il tramite del Coordinamento Tecnico Interregionale e dell’INAIL, dati sugli eventi infortunistici avvenuti negli ultimi dieci anni connessi all’utilizzo delle PLE, al fine di individuare elementi utili a comprendere gli aspetti preminenti correlati ai cedimenti in questione.
L’analisi dei dati ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.
In particolare, un primo esame dei dati raccolti su PLE oggetto di attività di vigilanza del mercato a seguito di infortunio (attività che sono condotte da un apposito Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy), ha evidenziato che i cedimenti strutturali delle piattaforme medesime sono riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature.
Tanto premesso, sentito l’Ufficio legislativo, fermo restando l’obbligo di osservare quanto già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.
A tal fine si ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:
– comunicazione di messa in servizio
– scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
– istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
– verbali di verifica periodica
– registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
– esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.
Il registro di controllo sopra richiamato costituisce lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportando tutte le attività condotte sull’attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.
Al fine di fornire un utile indirizzo per le attività di controllo dei datori di lavoro/utilizzatori e di verifica dei vari soggetti, si indicano di seguito le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:
– zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro
– bracci articolati e telescopici
– zone con rinforzi locali (es. fazzoletti)
– torretta porta ralla
– stabilizzatori
– cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.
Nelle more dell’emanazione di un documento tecnico di indirizzo, concernente informazioni e indicazioni operative per prevenire e contrastare incidenti e infortuni connessi al cedimento strutturale e/o all’uso scorretto di tali attrezzature, si raccomanda a tutti coloro i quali operano a vario titolo con le PLE di prestare particolare attenzione ai rischi specifici connessi all’utilizzo delle medesime, facendosi promotori di campagne di sensibilizzazione, informazione, formazione e assistenza a beneficio dei soggetti più esposti.
In coerenza con una logica preventiva si raccomanda:
– ai fabbricanti di garantire nella fase di progettazione e costruzione della macchina almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;
– agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso in riferimento ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell’apposito registro;
– ai Soggetti Pubblici (ASL/ARPA/INAIL) e ai Soggetti pubblici e privati abilitati che effettuano verifiche periodiche, di porre scrupolosa attenzione, in sede di verifica, all’esame dello stato di conservazione della macchina, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo e di valutare, all’occorrenza, la necessità di sospendere l’attività di verifica periodica per far eseguire controlli non distruttivi o altri esami e/o approfondimenti tecnici sullo stato dei componenti più sollecitati e sottoposti a usura, a prescindere dalla data di fabbricazione o di messa in servizio, ma considerando l’effettivo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e le specifiche costruttive della PLE, nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;
– agli Organi di Vigilanza (ASL/INL) di assicurarsi che le PLE siano state sottoposte alle verifiche periodiche e, attraverso l’esame del registro di controllo, che siano stati effettuati gli interventi di controllo periodici e straordinari, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, secondo le prescrizioni di cui all’art. 71 comma 4, lettera b) e comma 8, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Fonte: MLPS
N.B. al seguente link il documento integrale
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/circolare-n-7-del-12092024