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D.lgs 135/2024 Sostanze reprotossiche lavoro

E’ stato pubblicato nella GU n. 226 del 04.09.2024 il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ed in vigore dall’11 ottobre p.v..

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 apporta importanti modifiche al D.lgs 81/2008 stabilendo nuovi limiti di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni e tossici per la riproduzione durante il lavoro.

Le modifiche riguardano:

– i riferimenti, le definizioni e i valori limite di esposizione per le “sostanze tossiche per la riproduzione” (sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008);

– nuovi obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione;

– l’aggiornamento dell’attuale sistema di sorveglianza sanitaria alle nuove disposizioni della direttiva (UE) 2022/431.

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 modifica i seguenti articoli del D.lgs 81/2008:

  • Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Articolo 222 – Definizioni
  • Art. 233 – Campo di applicazione
  • Art. 234 – Definizioni
  • Art. 235 – Sostituzione e riduzione
  • Art. 236 – Valutazione del rischio
  • Art. 237 – Misure tecniche, organizzative, procedurali
  • Art. 239 – Informazione e formazione
  • Art. 240 – Esposizione non prevedibile
  • Art. 241 – Operazioni lavorative particolari
  • Art. 242 – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
  • Art. 243 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie
  • Art. 244 – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità
  • Art. 245 – Adeguamenti normativi

Mentre, il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135, sostituisce l’Allegato XXXVIII e l’Allegato XLIII e introduce come nuovo allegato l’Allegato XLIII-bis (in luogo dell’Allegato XXXIX, che viene abrogato).

Classificazione sostanza reprotossica

Come già avviene per gli agenti cancerogeni e mutageni, le sostanze reprotossiche lavoro corrispondono ai criteri di classificazione delle sostanze reprotossiche di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Le sostanze tossiche per la riproduzione vengono distinte in:

– sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia: ossia le sostanze per le quali non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori;

– sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia: ossia le sostanze per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori.

Per tali sostanze sono fissati nuovi valori limiti di esposizione (Allegato XLIII).

Modifiche/abrogazioni al TUS a seguito della pubblicazione del Dlgs 135/2024

Modificata Rubrica Capo II del titolo IX

Sostituzione dell’attuale rubrica del Capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente: “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione”.

Articolo 233  – Campo di applicazione

Estensione del campo di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Tale ampliamento è giustificato dal considerando n. 3 della direttiva (UE) 2022/431 tenuto conto che lo stesso sottolinea che, “secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie” e che dunque “anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l’altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione.

Articolo 234  – Definizioni

Vengono inserite, in accordo con quanto previsto dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2022/431, ulteriori definizioni in ragione dell’ampliamento alle sostanze tossiche per la riproduzione:

b bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII;

b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII.

Per le medesime ragioni viene modificata la definizione del valore limite ed inserita la definizione di valore limite biologico e sorveglianza sanitaria.

Articolo 235 Sostituzione e riduzione

Viene esteso l’obbligo di prevedere la sostituzione e riduzione anche per le sostanze tossiche per la riproduzione.

In particolare:

– viene inserito il comma 3 bis ove si prevede che il datore di lavoro provveda affinché l’esposizione sia ridotta al minimo se non è possibile utilizzare /produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso;

– viene inserito il comma 3 ter che si riferisce alle sostanze tossiche per la riproduzione (diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia), per le quali il datore di lavoro applica quanto previsto al comma 3 bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo;

– viene inserito il comma 3 quater con il quale si prevede che l’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’Allegato XLIII. Tale previsione era già prevista nel vigente comma 3 ultimo periodo dell’Articolo 235 che viene soppresso. In ragione dell’estensione dell’obbligo anche alle sostanze tossiche per la riproduzione tale previsione è stata resa applicabile alle fattispecie previste dall’Articolo 235.

Allegato 3B – Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all’articolo 40 e all’Allegato 3B sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 2-bis, con la previsione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione

Allegato XXXIX (Abrogato)

Il nuovo Allegato XLIII-bis (relativo al Capo II del Titolo IX) estendendo la protezione alle sostanze tossiche per la riproduzione, inserisce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria per il piombo e suoi composti ionici.

Tali valori costituivano l’Allegato XXXIX (relativo al Capo I del Titolo IX) al decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81 e pertanto l’Allegato XXXIX viene abrogato.

Allegato XXXVIII Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I

Sono 7 nuove sostanze/nuovi limiti inserite nell’Allegato XXXVIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I – agenti chimici) del D.Lgs. 81/2008 in accordo con la Direttiva (UE) 2022/431 6° Elenco), quali

Acido picrico Cresoli (tutti gli isomeri)

Cumene (2-fenilpropano)

Naftalene Piridina Platino (metallico)

Stagno (composti inorganici come Sn)

Eliminate 12 sostanze dall’Allegato XXXVIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I – agenti chimici) ed inserite nell’Allegato XLIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo II – agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione), quali:

Piombo inorganico e suoi composti

2-Etossi etanolo

2-Etossietil acetato

2-Metossietanolo

2-Metossietil acetato

Bisfenolo A,4,4’ – Isopropilidenedifenolo

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)

Monossido di carbonio

N,N Dimetilformamide

N,N-Dimetilacetammide

Nitrobenzene

N-metil-2-pirrolidone

– Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II

14 Nuove sostanze di cui:

– 12 sostanze, già presenti nell’Allegato XXXVIII come detto, vengono trasferite nel nuovo Allegato XLIII e precisamente:

Piombo inorganico e suoi composti

2-Etossi etanolo

2-Etossietil acetato

2-Metossietanolo

2-Metossietil acetato

Bisfenolo A,4,4’ – Isopropilidenedifenolo

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)

Monossido di carbonio

N,N Dimetilformamide

N,N-Dimetilacetammide

Nitrobenzene

N-metil-2-pirrolidone

– e 2 nuove sostanze, quali:

Acrilonitrile

Composti del nichel

Sempre all’interno dell’Allegato XLIII, viene revisionato il valore limite del benzene: 0,2 ppm (0,66 mg/m3).

N.B. al seguente link potete visionare il decreto in oggetto

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg