E’ uscita la bozza del 13 maggio 2024 del nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro previsto dall’Art. 13 del DL 146/2021, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La “bozza definitiva” di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024 n. 5648) costituisce ora oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, l’accordo si rende necessario per procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
– il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Il nuovo accordo armonizzato sulla formazione procederà:
– alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
– all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
– all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo;
– all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
– alle indicazioni inerenti al monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa.
Il nuovo accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in GU e in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, potranno essere avviati i corsi rispettosi degli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro saranno tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del nuovo accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. I corsi inerenti ai lavoratori che operano in ambienti sospetto inquinamento o confinati già erogati e con contenuti conformi al nuovo accordo saranno riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di rilascio della relativa attestazione.
Alla data di entrata in vigore dell’accordo verranno abrogati i seguenti accordi: Accordo 21/12/2011 – n. 221/CSR, Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012 e Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016