Il Decreto n. 101/2020 si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all’ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine. Il Decreto ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di individui:
– Esposizione dei lavoratori (occupational exposure);
– Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (medical exposure);
– Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche (public exposure);
ed ambito di applicazione:
– Situazione di esposizione derivante dall’utilizzo pianificato di una sorgente di radiazioni ovvero da un’attività umana che altera le vie di esposizione in modo da causare un’esposizione o un’esposizione potenziale delle persone o dell’ambiente (planned exposure situation)
– Situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è richiesta o non è più richiesta l’adozione di misure urgenti (existing exposure situation)
– Situazione di esposizione dovuta ad un’emergenza (emergency exposure situation)
Il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 è l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 – Suppl. Ordinario n. 29), entrato in vigore il 27/08/2020
Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 31 Luglio 2020 n. 101
– Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.(GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore: 18/01/2023
Riportiamo di seguito i passaggi di maggiore interesse del decreto:
- Art. 244 Modifiche
1. L’articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e’ sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e’ disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».
- Titolo I “Campo di applicazione e principi generali di protezione delle radiazioni ionizzanti” ( da art. 1 a art. 6).
Gli articoli 1 e 4 declinano le finalità del decreto, riassumendo in modo sistematico le finalità e gli obiettivi della nuova direttiva 2013/59/Euratom e degli atti di recepimento delle direttive che non sono abrogate direttiva 2013/59/Euratom, nonché i principi di giustificazione, di ottimizzazione e di limitazione delle dosi. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, sono previsti limiti in relazione all’età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all’esposizione di apprendisti e studenti. Importante novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo e più restrittivo limite di dose equivalente per l’esposizione del cristallino. Norme specifiche sono dettate anche in relazione all’esposizione della popolazione. In generale, con riferimento all’esposizione professionale e a quella della popolazione, i limiti si applicano alla somma delle esposizioni di un lavoratore – o dell’individuo della popolazione – considerando tutte le pratiche autorizzate. Particolare enfasi è attribuita alla giustificazione delle nuove pratiche mediche e nell’ambito dei programmi di screening. Inoltre, ai fini dell’ottimizzazione, gli articoli 5 e 6 disciplinano i vincoli di dose e i livelli di riferimento. Con riferimento nel caso delle alle esposizioni mediche dei pazienti, ai fini dell’ottimizzazione, c’è un rafforzamento del ruolo e responsabilità dello specialista in fisica medica e la definizione e utilizzo di livelli diagnostici di riferimento (LDR). Specifiche prescrizioni sono poi fissate in merito a vincoli di dose per l’esposizione professionale, per l’esposizione della popolazione e per quella medica di assistenti e accompagnatori.
- Titolo III
Si compone di due norme (art. 8 a art. 9) si occupa delle autorità competenti (art. 8) e disciplina le funzioni di vigilanza, precisandone il campo d’azione e le attività (art. 9). La previsione di cui all’articolo 8 non innova l’assetto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che riconosce competenti in materia il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. le Regioni e alle Province. Il suddetto assetto è completato dall’introduzione ad opera del decreto legislativo n 45 del 2014, di un’autorità di regolazione indipendente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, individuata nell’ISIN.Coerentemente alla natura di “autority” all’ISIN è riconosciuta una funzione di regolazione e di vigilanza del settore, che svolge in posizione di terzietà rispetto all’esercizio delle pratiche e autonomia e indipendenza di giudizio, mentre le Amministrazioni ministeriali e regionali svolgono compiti di amministrazione attiva, ciascuna nel proprio ambito di competenza. In ogni caso queste <autorità competenti> per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto devono organizzarsi per garantire l’indipendenza funzionale dai propri uffici e dai privati che svolgono attività nel settore, devono dotarsi di adeguate competente e risorse umane e finanziarie, e non devono intrattenere rapporti di collaborazione o negoziale con soggetti privati che operano nel settore.
- Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, (da art. 10 a art. 29)
Esso reca, rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni che si possono riassumere nella previsione relativa all’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nella determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, nell’indicazione dei criteri per l’individuazione delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia. Il Titolo IV, è suddiviso in quattro capi:
1. il Capo I, rubricata “Esposizione al Radon”, a sua volta è suddiviso in tre sezioni la Sezione I, rubricata “parte generale”, la Sezione II, rubricata “Esposizione al radon nei luoghi di lavoro” e la Sezione III, rubricata “Protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni”;
2. il Capo II rubricata “Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”;
3. il Capo III rubricata “Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica”;
4. il Capo IV ha per oggetto le radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione.
- Titolo V “Lavorazioni minerarie” (da art.30 a art. 35).
La materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza. Si segnala, in particolare, che per ragioni di sistematicità la previsione recante la disciplina del titolo abilitativo è stata spostata nel pertinente Titolo VII e la previsioni in materia di esposizione dei minatori nel relativo Titolo XI.
- Il Titolo VII “Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi” ( da art. 46 a art. 61)
Il regime regolamentare consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l’attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione. In applicazione di questo principio, le pratiche che rientrano nel campo di applicazione del regime regolamentare non espressamente esonerate dallo stesso sono assoggettate a procedura di notifica, mentre per le pratiche che presentano maggiori rischi si richiede un’autorizzazione sotto forma di nulla osta o di registrazione; l’autorizzazione è prevista ad esempio, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari (attività queste ultime soggette anche a licenza di esercizio), le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.
- Titolo VIII “Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e le sorgenti orfane” (da art. 62 a art. 75)
è suddiviso in due Capi: il Capo I è dedicata al controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività; e il Capo II che disciplina il controllo delle sorgenti orfane.
- Titolo IX “Impianti” “( da art. 76 a art. 101)
reca la disciplina il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti; la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.
- Titolo X “Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ( da art. 102 a art. 105)
reca la disciplina la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.
- Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” (da art. 106 a art. 146)
disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, introducendo due aspetti di novità rispetto alla previgente disciplina: l’estensione dell’ambito di applicazione, che riguarda indistintamente tutti i lavoratori (il precedente articolo 59 conteneva il riferimento ai soli “lavoratori subordinati o ad essi equiparati”), la terzietà del soggetto che effettua i controlli rispetto alla parte che rilascia le autorizzazioni e all’esercente.
- Titolo XII “Esposizione della popolazione” ( da art. 147 a art 155)
riporta le disposizioni connesse con la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti derivanti dall’esercizio delle pratiche, in un’ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica.
- Titolo XIII “Esposizioni mediche” ( da art 156 a art. 171)
pur recando disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche del tutto coerenti con la previgente disciplina, presenta alcuni elementi di novità ponendo maggiore attenzione su: giustificazione nei programmi di screening; informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell’esposizione; responsabilità riguardo l’ottimizzazione; definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali; qualità e sicurezza delle attrezzature; sistema di registrazione delle dosi
- Titolo XIV “Preparazione e risposta alle emergenze” (da art. 172 a art.197)
reca disposizioni volte alla gestione dell’emergenza definendo le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della protezione civile.
- Titolo XV “Particolari situazioni di esposizione esistente” ( da art. 198 ad art. 204)
reca i principi e le previsioni da applicare in sede di adozione delle misure correttive e protettive da applicare a situazioni di esposizione esistente in circostanze puntualmente definite dalla normativa di riferimento.
- Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”, ( da art. 205 a art.231)
si compone di due sezioni: la sezione I Illeciti penali e la Sezione II Illeciti amministrativi.
- Il Titolo XVII “Norme transitorie e finali”
introduce un regime transitorio in costanza dell’entrata in vigore del presente decreto.
N.B. al seguente link potete trovare il decreto in versione completa
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg