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Sentenza Cassazione Penale n. 31661/2024 – Errore del lavoratore è rischio da valutare da parte del DL

La Sentenza della Cassazione Penale n. 31661 del 02 agosto 2024 riporta quanto segue: “…è condivisibile principio di diritto secondo il quale anche l’errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da disattenzioni, imprudenze, ripetitività dei gesti aut similia.”

Nella situazione in oggetto un operaio è deceduto durante i lavori di scavo di una galleria lungo il percorso di una strada statale, in particolare nel corso di lavori per la installazione nella galleria di una centina metallica arcuata (opera di carpenteria impiegata nel corso della costruzione di volte o di gallerie) che veniva movimentata con un macchinario.

L’operaio è stato colpito al capo, pur protetto da elmetto, da un sasso staccatosi dalla volta della galleria in costruzione provocando gravi fratture cranio-encefaliche che, nonostante i soccorsi, lo hanno condotto a morte. Il capo del malcapitato è stato colpito in una parte (regione frontale e zigomatica destra) non protetta dall’elmetto.

La Corte di appello, “supera” il ragionamento svolto dal Tribunale (pp. 5-11 della sentenza), secondo il quale la causa dell’infortunio è da rinvenire nell’errore dell’operaio G.G. che guidava il macchinario, con conseguente – ritenuta – interruzione del nesso causale tra l’infortunio e la condotta delle figure di garanzia rappresentate dagli imputati (il datore di lavoro (DL) della ditta esecutrice dei lavori e il Dirigente (DI) della Ditta della ditta esecutrice dei lavori), richiamando (alla p. 9 della sentenza impugnata) il condivisibile principio di diritto secondo il quale anche l’errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da disattenzioni, imprudenze, ripetitività dei gesti aut similia.

La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi del (DL) e (DI) condannati in Appello.