La sentenza di 1° grado del Tribunale di Milano del 16/09/2024 è relativa ad un infortunio occorso ad una lavoratrice PA che svolgeva il lavoro in modalità agile, avvenuta nel settembre del 2020 in piena pandemia, durante permesso accordato.
Concesso regolarmente il permesso di assentarsi per motivi personali, al rientro la lavoratrice è caduta a terra provocandosi distorsione al piede.
Dopo essere stata medicata al pronto soccorso, la stessa aveva avviato la regolare domanda di infortunio, rigettata dall’Inail con la motivazione che l’infortunio non era avvenuto per rischio lavorativo, ma per effetto di un rischio generico relativo a un evento della vita quotidiana non connesso alla prestazione lavorativa.
La decisione dell’Inail è stata data in riferimento alla circolare, la 48/2017, la quale riporta che infortuni dei dipendenti avvenuti fuori dai locali aziendali sono tutelati solo se il rischio è legato alla prestazione lavorativa. La lavoratrice ricorreva contro INAIL, con richiamo dell’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione che aveva chiarito che l’infortunio in itinere rientra in quelli tutelati dall’Inail, anche durante un permesso per motivi personali.
Il Tribunale di Milano, in primo grado, ha confermato il ricorso della lavoratrice, precisando che durante i permessi e le pause previste dalle norme e dalla contrattazione collettiva, i lavoratori continuano a godere delle tutele previste per le attività comprese nell’orario di lavoro, anche se si tratta di lavoro agile